Art. 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e dei membri della squadra dell’RSUE
In vigore dal 20 mag 2025
Privilegi e immunità dell’RSUE e dei membri della squadra dell’RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie relativi all’RSUE e ai membri della squadra dell’RSUE necessarie per il compimento e il regolare svolgimento del mandato dell’RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:976:oj#art-7