Art. 9
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
In vigore dal 19 mag 2025
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri del comitato e i loro rappresentanti, così come gli osservatori, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale stabilito dai trattati e dalle relative norme di attuazione, come pure alle disposizioni di sicurezza della Commissione riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (5) e 2015/444 (6) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali prescrizioni, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.
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