Art. 7
Osservatori
In vigore dal 19 mag 2025
Osservatori
1. Alle organizzazioni e agli enti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri può essere conferito lo status di osservatore su invito diretto.
2. Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati osservatori designano i propri rappresentanti.
3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dalla presidenza a partecipare ai dibattiti del comitato e dei suoi sottocomitati, nonché a mettere a disposizione le proprie competenze. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del comitato o dei suoi sottocomitati.
Storico versioni
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