Art. 4

In vigore dal 16 mag 2025
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2025:1040:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Decisione (UE) 2025/1040 — Testo vigente | Portale Normativo