Art. 3
In vigore dal 16 mag 2025
Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Slovacchia rivedono al ribasso gli obiettivi di efficienza economica fissati per le rispettive zone tariffarie di rotta, espressi come costo unitario determinato (DUC).
In sede di revisione dei loro obiettivi di efficienza economica, i suddetti Stati membri:
(a)
provvedono affinché gli obiettivi rivisti concernenti l'efficienza economica siano coerenti sia con la tendenza del DUC a livello dell'Unione sia con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettere a) e b), rispettivamente, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
(b)
riducono di conseguenza il livello dei costi determinati, in particolare per l'anno civile 2029;
(c)
utilizzano le previsioni di traffico più recenti, espresse in unità di servizio, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
In deroga al primo paragrafo, lettera a), qualora il valore di riferimento della zona tariffaria di rotta pertinente soddisfi il criterio di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, lo Stato membro interessato garantisce che gli obiettivi rivisti di efficienza economica siano coerenti almeno con la tendenza del DUC a livello dell'Unione o con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione.
Se nel proprio progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni da presentare conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 uno Stato membro invoca una deviazione a norma dell'allegato IV, punto 1.4, lettera d), di tale regolamento di esecuzione, detto Stato membro provvede affinché tale deviazione sia suffragata da informazioni e giustificazioni adeguate. In particolare, lo Stato membro interessato dimostra che le misure invocate per giustificare una deviazione dagli obiettivi di efficienza economica a livello dell'Unione si riferiscono esclusivamente alle risorse operative o alle capacità tecniche supplementari necessarie per conseguire gli obiettivi di capacità.
Storico versioni
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