Art. 3
In vigore dal 12 mag 2025
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del progetto che riguarda le attività di cui all’, paragrafo 2, è pari a 4 500 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese indicate al paragrafo 1. A tal fine essa conclude una convenzione di sovvenzione con il consorzio. La convenzione prevede che il consorzio assicuri al contributo dell’Unione una visibilità commisurata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione della convenzione.
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