Art. 2

In vigore dal 12 mag 2025
1.   L’alto rappresentante è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’attuazione sotto il profilo tecnico delle attività di cui all’, paragrafo 2, è realizzata dal consorzio, composto dalla Fondation pour la recherche stratégique (FRS), dal Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), dall’International Institute for Strategic Studies Europe (IISS-Europe), dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dall’Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma e dal Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP). 3.   Il consorzio provvede all’attuazione sotto il profilo tecnico delle attività di cui all’, paragrafo 2, sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con il consorzio. 4.   Gli Stati membri e il servizio europeo per l’azione esterna propongono priorità e temi di interesse specifico da valutare nell’ambito dei programmi di ricerca del consorzio, che saranno esaminati in documenti di lavoro e seminari, conformemente alle politiche dell’Unione.
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