Art. 3
Dichiarazione e pubblicazione delle riunioni
In vigore dal 5 mag 2025
Dichiarazione e pubblicazione delle riunioni
1. Un dirigente dichiara tutte le riunioni programmate con rappresentanti di interessi e rappresentanti dei paesi terzi relative alle attività parlamentari a cui partecipa.
2. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate dai dirigenti entro 30 giorni di calendario dallo svolgimento della riunione programmata. Esse sono effettuate utilizzando l'apposito modulo elettronico fornito dal Parlamento. Tale modulo riporta le seguenti informazioni:
a)
il nome e il ruolo del dirigente;
b)
il nome dell’organizzazione o la funzione o gli interessi della persona o delle persone incontrate, senza identificare queste ultime per nome;
c)
la data e il luogo della riunione;
d)
l’attività parlamentare (relazione, parere, risoluzione, discussione in Aula o urgenza) cui fa riferimento la riunione.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono pubblicate dal Parlamento.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, una riunione programmata la cui divulgazione metterebbe a repentaglio la vita, l’integrità fisica o la libertà di un individuo o una riunione programmata rispetto alla quale siano presenti altri motivi imperativi di riservatezza è dichiarata in maniera appropriata entro 30 giorni di calendario dal suo svolgimento al Segretario generale, o, nel caso di una riunione programmata del Segretario generale, al Presidente. Il presidente, o, se del caso, il Segretario generale, deciderà quindi se mantenere tale dichiarazione riservata o se pubblicarla integralmente o in forma anonima, se del caso anche in un momento successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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