Art. 2

Condizionalità

In vigore dal 5 mag 2025
Condizionalità 1.   Le riunioni programmate tra rappresentanti di interessi e dirigenti relative alle attività parlamentari sono subordinate alla previa registrazione dei rappresentanti di interessi nel registro per la trasparenza. 2.   In deroga al paragrafo 1, il Segretario generale, o il Presidente nel caso di riunioni programmate del Segretario generale, può decidere che una riunione programmata con un rappresentante di interessi può avere luogo in assenza della registrazione nel registro per la trasparenza qualora la registrazione metta a repentaglio la vita, l’integrità fisica o la libertà di un individuo o in presenza di altre ragioni impellenti che ne impediscano la registrazione.
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