Art. 3
In vigore dal 23 apr 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti è di accogliere la richiesta presentata dalla Repubblica di Corea intesa a prorogare la data di scadenza delle deroghe specifiche, che si applicherà solo alla Repubblica di Corea in quanto parte richiedente, per l’uso dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati, dell’acido perfluorottano sulfonico (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già presenti in sistemi, sia mobili sia fissi.
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