Art. 2

In vigore dal 23 apr 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti consiste nel sostenere la proposta presentata dalla Repubblica federale democratica di Etiopia intesa a modificare l’allegato A della convenzione aggiungendo una deroga specifica per alcuni usi limitati dell’UV-328 negli aeromobili civili e militari, compresi i relativi pezzi di ricambio, a condizione che la deroga si applichi per un periodo quanto più breve possibile e non superiore a cinque anni.
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