Art. 4
In vigore dal 14 apr 2025
1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
2. La presente decisione si applica dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2028.
3. Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 30 settembre 2027 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale indicata all’.
Storico versioni
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