Art. 1

In vigore dal 14 apr 2025
1.   In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica slovacca è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle seguenti categorie di veicoli non interamente utilizzati a fini professionali: a) veicoli a motore della categoria M1, di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2018/858; b) motocicli della categoria L1e, di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013; c) motocicli della categoria L3e, di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 168/2013. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli utilizzati o acquistati ai seguenti fini: a) rivendita, noleggio o leasing; b) trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi; c) lezioni di guida; d) collaudo; e) quali veicoli sostitutivi di veicoli in riparazione.
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