Art. 1
In vigore dal 14 apr 2025
1. In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica slovacca è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle seguenti categorie di veicoli non interamente utilizzati a fini professionali:
a)
veicoli a motore della categoria M1, di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;
b)
motocicli della categoria L1e, di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013;
c)
motocicli della categoria L3e, di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 168/2013.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli utilizzati o acquistati ai seguenti fini:
a)
rivendita, noleggio o leasing;
b)
trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi;
c)
lezioni di guida;
d)
collaudo;
e)
quali veicoli sostitutivi di veicoli in riparazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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