Art. 3

In vigore dal 14 apr 2025
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. Essa cessa di produrre effetti il giorno dell’applicazione di qualsiasi sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea con cui l’autorizzazione rilasciata all’ della presente decisione non fosse compatibile, nel caso in cui tale sistema diventi applicabile durante il periodo di cui al primo paragrafo del presente articolo.
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