Art. 1
In vigore dal 14 apr 2025
1. L’Italia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle seguenti zone geografiche svantaggiate:
a)
comuni che rientrano nella zona climatica F quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
b)
comuni che rientrano nella zona climatica E quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
c)
comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane aeccezione della Sicilia.
2. Al fine di evitare compensazioni eccessive, le aliquote d’imposta ridotte di cui al paragrafo 1 non sono superiori ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. Nel caso particolare delle zone di cui al paragrafo 1, lettera c), tali aliquote d’imposta ridotte non deve far diminuire il prezzo al di sotto del livello praticato sul continente per lo stesso combustibile.
3. Le aliquote d’imposta ridotte di cui al paragrafo 1 sono conformi agli obblighi stabiliti alla direttiva 2003/96/CE, in particolare rispettano i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 della stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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