Art. 49

Banca dati degli esperti

In vigore dal 10 apr 2025
Banca dati degli esperti 1.   Le informazioni sugli esperti vengono raccolte dalla Commissione in una banca dati degli esperti e rese disponibili tramite il CECIS. 2.   La banca dati di cui al paragrafo 1 identifica specificatamente gli esperti registrati nell’ECPP.
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