Art. 49
Banca dati degli esperti
In vigore dal 10 apr 2025
Banca dati degli esperti
1. Le informazioni sugli esperti vengono raccolte dalla Commissione in una banca dati degli esperti e rese disponibili tramite il CECIS.
2. La banca dati di cui al paragrafo 1 identifica specificatamente gli esperti registrati nell’ECPP.
Storico versioni
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