Art. 2
In vigore dal 31 mar 2025
1. Qualora, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, sia concessa una deroga al divieto di spostare animali appartenenti a specie sensibili dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno delle ulteriori zone soggette a restrizioni, di cui al suddetto allegato, l’autorizzazione di tali movimenti deve rispettare anche le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L’autorizzazione dei movimenti di animali di cui al paragrafo 1 è limitata a movimenti diretti di tali animali verso un macello situato nel territorio nazionale dello stesso Stato membro per la macellazione immediata.
3. L’autorità competente non autorizza i movimenti di animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo se i mezzi di trasporto utilizzati non rispettano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali detenuti delle specie elencate di cui all’articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Inoltre l’autorità competente autorizza tali movimenti solo se:
a)
i mezzi di trasporto trasportano esclusivamente animali appartenenti a specie sensibili dello stesso stato sanitario, detenuti nello stesso stabilimento;
b)
i mezzi di trasporto sono sigillati dall’autorità competente presso lo stabilimento di origine dopo il carico degli animali e il sigillo è rimosso dall’autorità competente presso il macello di destinazione.
4. Gli animali appartenenti a specie sensibili destinati al trasporto di cui al paragrafo 1 sono sottoposti a ispezione clinica dall’autorità competente entro le 24 ore precedenti la data del trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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