Art. 1

In vigore dal 31 mar 2025
1.   L’Austria, l’Ungheria e la Slovacchia istituiscono immediatamente zone soggette a restrizioni, che comprendono zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, secondo quanto enunciato nell’allegato della presente decisione, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687. 2.   L’Austria, l’Ungheria e la Slovacchia provvedono affinché: a) le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui al paragrafo 1 comprendano almeno le aree elencate nell’allegato; e b) le misure di cui è prescritta l’applicazione nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di applicazione di cui all’allegato.
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