Art. 2

In vigore dal 25 mar 2025
La Romania applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell'allegato II della presente decisione e conformemente ai termini indicati in tale allegato. I movimenti di caprini e ovini dalle aree elencate nell'allegato II della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali aree sono vietati fino alle date indicate per ciascuna area in tale allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2025:638:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo