Art. 1
In vigore dal 25 mar 2025
La Romania istituisce immediatamente, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, una zona soggetta a restrizioni, che comprenda zone di protezione e di sorveglianza, nonché un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, e che copra almeno le aree elencate nell'allegato I.
La Romania provvede inoltre affinché:
a)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni elencate nell'allegato I si applichino almeno fino ai termini indicati in tale allegato; e
b)
i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni elencate nell'allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I, parte B, siano vietati fino ai termini indicati in tale allegato per ciascuna zona; e
c)
i movimenti di caprini e ovini dall'intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro siano vietati fino al 9 giugno 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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