Art. 2

In vigore dal 24 mar 2025
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2028. Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l’autorizzazione rilasciata all’ della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile.
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