Art. 1

In vigore dal 24 mar 2025
La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell’aliquota d’imposta non superiore a 1 EUR per ettolitro alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica. Per evitare una compensazione eccessiva, la riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione sostenuti nei dipartimenti della Corsica rispetto alla Francia continentale. L’aliquota ridotta rispetta i livelli minimi di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2025:644:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo