Art. 3

In vigore dal 17 mar 2025
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo OSCE e Consiglio d’Europa (COSCE), del Consiglio. La Commissione riferisce periodicamente al COSCE in merito alle misure adottate ai sensi della presente decisione e lo consulta regolarmente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:702:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo