Art. 1

In vigore dal 17 mar 2025
1.   La Commissione è autorizzata a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati per uno strumento internazionale che istituisce una commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina. 2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.
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