Art. 3
In vigore dal 20 feb 2025
L’Ungheria applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell’allegato II della presente decisione e conformemente alle date ivi indicate.
Qualora sia concessa una deroga al divieto di spostare ovini e caprini dalle aree elencate nell’allegato II della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori di tali aree, l’autorizzazione di tali movimenti rispetta anche le condizioni di cui all’, paragrafi 2, 3 e 4, della presente decisione.
Storico versioni
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