Art. 2
In vigore dal 20 feb 2025
1. Qualora, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, sia concessa una deroga al divieto di spostare ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituite nel territorio dell’Ungheria, di cui all’, lettera a), della presente decisione, verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, di cui all’allegato I, parte B, della presente decisione, l’autorizzazione di tali movimenti rispetta anche le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L’autorizzazione di tali movimenti è limitata a movimenti diretti di tali animali verso un macello situato nel territorio dell’Ungheria per la macellazione immediata.
3. L’autorità competente non autorizza movimenti se i mezzi di trasporto utilizzati non rispettano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali detenuti delle specie elencate di cui all’articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Tale autorizzazione prevede solo movimenti per i quali sui mezzi di trasporto sono presenti ovini e caprini con lo stesso stato sanitario detenuti nello stesso stabilimento.
Tale autorizzazione prevede solo movimenti per i quali i mezzi di trasporto sono sigillati dall’autorità competente presso lo stabilimento di origine dopo il carico degli animali e tale sigillo è rimosso dall’autorità competente presso il macello di destinazione.
4. Gli ovini e i caprini destinati a essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall’autorità competente entro le 24 ore precedenti la data del trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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