Art. 4
Disponibilità e conservazione delle registrazioni video
In vigore dal 5 feb 2025
Disponibilità e conservazione delle registrazioni video
1. La registrazione video della pronuncia di sentenze o della lettura di conclusioni resta disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea per un periodo di tre mesi dalla data di tale pronuncia o lettura, salvo diversa decisione del presidente del Tribunale.
2. Quando la pronuncia di sentenze o la lettura di conclusioni è stata oggetto di trasmissione, la registrazione video è conservata sui server utilizzati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. Le registrazioni video conservate in conformità al paragrafo precedente possono essere utilizzate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per scopi di comunicazione o trasmesse, su richiesta, a terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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