Art. 2
Modalità di trasmissione
In vigore dal 5 feb 2025
Modalità di trasmissione
1. Le parti e gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto sono informati in merito al fatto che la pronuncia della sentenza o la lettura delle conclusioni saranno oggetto di trasmissione.
2. La trasmissione della pronuncia di sentenze e della lettura di conclusioni avviene in diretta sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. Tale trasmissione può essere oggetto di interpretazione o accompagnata da sottotitoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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