Art. 3
In vigore dal 30 gen 2025
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all' è pari a 2 100 000,00 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con il BAFA. Tale accordo prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.
Storico versioni
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