Art. 2
In vigore dal 30 gen 2025
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all' è affidata all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
3. Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:208:oj#art-2