Art. 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE

In vigore dal 27 gen 2025
Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE I privilegi, le immunità e le altre garanzie relativi all’RSUE e al personale dell’RSUE che è necessario per il compimento e il regolare svolgimento del mandato sono convenuti, se del caso, con le parti ospitanti. Gli Stati membri e il SEAE prestano tutto il sostegno necessario a tale scopo.
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Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE (Art. 7 Decisione (UE) 2025/144) — Testo vigente | Portale Normativo