Art. 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE
In vigore dal 27 gen 2025
Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie relativi all’RSUE e al personale dell’RSUE che è necessario per il compimento e il regolare svolgimento del mandato sono convenuti, se del caso, con le parti ospitanti. Gli Stati membri e il SEAE prestano tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Storico versioni
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