Art. 6
Composizione della squadra dell’RSUE
In vigore dal 27 gen 2025
Composizione della squadra dell’RSUE
1. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dell’RSUE dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE tiene informati senza ritardo il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra dell’RSUE.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale affinché operi nella squadra dell’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico dello Stato membro che procede al distacco o dell’istituzione dell’Unione o del SEAE a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere distaccati presso la squadra dell’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che procede al distacco, dell’istituzione dell’Unione che procede al distacco o del SEAE d e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Storico versioni
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