Art. 2

In vigore dal 22 gen 2025
In Italia, fatta salva la presentazione tipo di cui all’allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le carcasse di suino possono essere presentate senza asportare il diaframma e la sugna prima della pesatura e della classificazione. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula: Y = X – X × a % in cui: Y = peso della carcassa come previsto all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1182; X = peso della carcassa a caldo con sugna e diaframma; a = somma di sugna e diaframma (%), equivalente — per il diaframma, allo 0,29 % (peso carcassa da 110,1 a 180 kg) e allo 0,26 % (peso carcassa da 70 a 110 kg), — per la sugna, a: — 0,99 % (peso carcassa da 70 a 80,0 kg), — 1,29 % (peso carcassa da 80,1 a 90,0 kg), — 1,52 % (peso carcassa da 90,1 a 100,0 kg), — 2,05 % (peso carcassa da 100,1 a 110 kg), — 2,52 % (peso carcassa da 110,1 a 130 kg), — 2,62 % (peso carcassa da 130,1 a 140 kg), — 2,83 % (peso carcassa da 140,1 a 150 kg), — 2,96 % (peso carcassa da 150,1 a 180 kg).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2025:122:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo