Art. 2
In vigore dal 22 gen 2025
In Italia, fatta salva la presentazione tipo di cui all’allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le carcasse di suino possono essere presentate senza asportare il diaframma e la sugna prima della pesatura e della classificazione. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula:
Y = X – X × a %
in cui:
Y
=
peso della carcassa come previsto all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1182;
X
=
peso della carcassa a caldo con sugna e diaframma;
a
=
somma di sugna e diaframma (%), equivalente
—
per il diaframma, allo 0,29 % (peso carcassa da 110,1 a 180 kg) e allo 0,26 % (peso carcassa da 70 a 110 kg),
—
per la sugna, a:
—
0,99 % (peso carcassa da 70 a 80,0 kg),
—
1,29 % (peso carcassa da 80,1 a 90,0 kg),
—
1,52 % (peso carcassa da 90,1 a 100,0 kg),
—
2,05 % (peso carcassa da 100,1 a 110 kg),
—
2,52 % (peso carcassa da 110,1 a 130 kg),
—
2,62 % (peso carcassa da 130,1 a 140 kg),
—
2,83 % (peso carcassa da 140,1 a 150 kg),
—
2,96 % (peso carcassa da 150,1 a 180 kg).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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