Art. 2
Decisioni di vigilanza relative alle prove di stress prudenziali e mezzi di notifica
In vigore dal 10 gen 2025
Decisioni di vigilanza relative alle prove di stress prudenziali e mezzi di notifica
1. Prima dell’avvio di una prova di stress prudenziale, la BCE stabilisce le informazioni che i soggetti vigilati significativi partecipanti a una determinata prova di stress prudenziale devono trasmettere alla BCE, il formato in cui tali informazioni devono essere trasmesse e le date di invio entro le quali tali informazioni devono essere trasmesse.
2. Prima dell’avvio di una prova di stress prudenziale, la BCE notifica eventuali decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 ai pertinenti soggetti vigilati significativi che devono partecipare alla relativa prova di stress prudenziale.
3. La notifica di qualsiasi decisione di cui al paragrafo 2 è effettuata tramite la piattaforma informatica ASTRA. La decisione, in quanto decisione di vigilanza della BCE, si considera notificata ai soggetti vigilati pertinenti alla data in cui è caricata nella piattaforma informatica ASTRA. All’atto del caricamento della decisione nella piattaforma informatica ASTRA, al destinatario della decisione è inviato un messaggio all’indirizzo di posta elettronica da questo fornito al momento della registrazione alla piattaforma informatica ASTRA o aggiornato successivamente.
Storico versioni
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