Art. 1
Definizioni
In vigore dal 10 gen 2025
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo come definito all’, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (4);
2)
per «piattaforma informatica ASTRA» si intende la piattaforma informatica della BCE utilizzata dalla BCE per scambiare informazioni e comunicazioni basate su documenti con i soggetti vigilati significativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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