Art. 2

In vigore dal 19 dic 2024
Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario «Sustainable Biomass Program», quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento, che possono avere un’incidenza sulle basi della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione dal sistema. I servizi della Commissione esaminano le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
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