Art. 1

In vigore dal 19 dic 2024
Il sistema volontario «Sustainable Biomass Program», presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 2 dicembre 2021 e il 18 dicembre 2023, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, la conformità delle partite di combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità stabiliti all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001 per i residui agricoli legnosi provenienti da terreni agricoli, nonché la conformità all’articolo 29, paragrafi 6, 7 e 10, della medesima direttiva. Il sistema volontario «Sustainable Biomass Program» contiene dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 in quanto garantisce che tutte le informazioni pertinenti fornite dagli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2024:3191:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo