Art. 3
Principi generali
In vigore dal 16 dic 2024
Principi generali
Tutti i dati del Parlamento che sono già pubblici possono essere pubblicati come dati aperti.
Per essere considerati «aperti», i dati devono presentare le quattro caratteristiche seguent :
a)
«apertura tecnica»: i dati e i relativi metadati sono offerti in formati aperti e leggibili meccanicamente;
b)
«apertura giuridica»: i dati sono soggetti a una licenza aperta;
c)
«apertura pratica»: i dati sono facilmente reperibili, aggiornati e direttamente accessibili;
d)
«apertura sociale»: al fine di migliorare la qualità e la disponibilità dei dati, le osservazioni degli utenti sono raccolte e prese in considerazione al momento della messa a disposizione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:C:2025:341:oj#art-3