Art. 3

Principi generali

In vigore dal 16 dic 2024
Principi generali Tutti i dati del Parlamento che sono già pubblici possono essere pubblicati come dati aperti. Per essere considerati «aperti», i dati devono presentare le quattro caratteristiche seguent : a) «apertura tecnica»: i dati e i relativi metadati sono offerti in formati aperti e leggibili meccanicamente; b) «apertura giuridica»: i dati sono soggetti a una licenza aperta; c) «apertura pratica»: i dati sono facilmente reperibili, aggiornati e direttamente accessibili; d) «apertura sociale»: al fine di migliorare la qualità e la disponibilità dei dati, le osservazioni degli utenti sono raccolte e prese in considerazione al momento della messa a disposizione dei dati.
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