Art. 2

Ambito di applicazione e obiettivi

In vigore dal 16 dic 2024
Ambito di applicazione e obiettivi 1.   Il Parlamento si impegna a mettere a disposizione i suoi dati pubblici come dati aperti e stabilisce i principi, le condizioni e le limitazioni che ne disciplinano il riutilizzo. 2.   Il Parlamento intende fornire la maggiore quantità possibile di dati pubblici in un formato di dati aperti, privilegiando in tale contesto gli insiemi di dati di elevato interesse pubblico.
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