Art. 2
In vigore dal 12 dic 2024
Qualora i seguenti punti dell’appendice 1 non possano essere concordati come figurano nella redazione del testo, i rappresentanti dell’Unione in sede di comitato delle parti possono concordare, senza un’ulteriore decisione del Consiglio, quanto segue:
—
punto B: prorogare il termine di 3 anni entro il quale la parte interessata deve presentare al comitato delle parti un rapporto scritto sulle misure adottate per attuare la convenzione;
—
punto C: sopprimere la raccomandazione che invita la parte interessata ad adottare misure per attuare le ulteriori conclusioni dei primi rapporti di valutazione tematica del GREVIO;
—
punto D: sopprimere l’invito rivolto alla parte interessata affinché prosegua il dialogo con il GREVIO sui progressi compiuti.
I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato delle parti inoltre possono, senza un’ulteriore decisione del Consiglio, apportare lievi modifiche al progetto di decisione, compresa l’appendice 1, che non alterino in modo sostanziale la posizione di cui all’ della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:3219:oj#art-2