Art. 1

In vigore dal 12 dic 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 17a riunione del comitato delle parti, istituito dall’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione»), consiste nel sostenere l’adozione del progetto di decisione IC-CP(2024)10 sulle raccomandazioni che il comitato delle parti è chiamato ad adottare («progetto di decisione»), compreso il modello di raccomandazione che figura nell’appendice 1 («appendice 1»).
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