Art. 4

Recesso dalla convenzione

In vigore dal 5 dic 2024
Recesso dalla convenzione 1.   Se la Comunità europea o la Turchia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, la Comunità europea e la Turchia danno immediatamente inizio alle proprie procedure per avviare i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione della presente decisione. 2.   Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi alla decisione. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra la Comunità europea e la Turchia.».
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