Art. 2

Composizione delle controversie

In vigore dal 5 dic 2024
Composizione delle controversie 1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al Consiglio di associazione. 2.   La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.
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Composizione delle controversie (Art. 2 Decisione (UE) 2024/3208) — Testo vigente | Portale Normativo