Art. 2
Composizione delle controversie
In vigore dal 5 dic 2024
Composizione delle controversie
1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al Consiglio di associazione.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.
Storico versioni
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