Art. 3

Disposizioni supplementari in materia di cumulo

In vigore dal 5 dic 2024
Disposizioni supplementari in materia di cumulo 1.   Le parti contraenti convengono di estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della convenzione all'importazione di prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63. 2.   Le parti contraenti dell'accordo SEE convengono di esentare dall'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione “CUMULATION APPLIED WITH (nome del paese/dei paesi in inglese)”.
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