Art. 2

Disposizioni specifiche per lo Spazio economico europeo

In vigore dal 5 dic 2024
Disposizioni specifiche per lo Spazio economico europeo 1.   Ai fini dell'applicazione dell'accordo SEE i seguenti prodotti sono considerati originari del SEE: a) i prodotti interamente ottenuti nel SEE; b) i prodotti ottenuti nel SEE in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti nel SEE, a condizione che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel SEE. Ai fini dell'origine SEE, i territori delle parti contraenti dell'accordo SEE cui si applica l'accordo sono considerati come un unico territorio. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il territorio del Principato del Liechtenstein è escluso dal territorio SEE ai fini della determinazione dell'origine dei prodotti di cui al protocollo 3, tabelle I e II; questi prodotti sono considerati originari del SEE unicamente se interamente ottenuti oppure sufficientemente lavorati o trasformati nei territori delle altre parti contraenti (2). 3.   Fatta salva la definizione di “territori” di cui all'appendice I della convenzione, il termine “territori” comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali delle parti contraenti dell'accordo SEE a cui si applica l'accordo stesso. 4.   Ai fini dell'applicazione dell'accordo SEE, il termine “SEE” non comprende Ceuta e Melilla. Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 dell'accordo SEE per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato V della convenzione.
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Disposizioni specifiche per lo Spazio economico europeo (Art. 2 Decisione (UE) 2024/3200) — Testo vigente | Portale Normativo