Art. 2
Disposizioni specifiche per lo Spazio economico europeo
In vigore dal 5 dic 2024
Disposizioni specifiche per lo Spazio economico europeo
1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo SEE i seguenti prodotti sono considerati originari del SEE:
a)
i prodotti interamente ottenuti nel SEE;
b)
i prodotti ottenuti nel SEE in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti nel SEE, a condizione che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel SEE.
Ai fini dell'origine SEE, i territori delle parti contraenti dell'accordo SEE cui si applica l'accordo sono considerati come un unico territorio.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il territorio del Principato del Liechtenstein è escluso dal territorio SEE ai fini della determinazione dell'origine dei prodotti di cui al protocollo 3, tabelle I e II; questi prodotti sono considerati originari del SEE unicamente se interamente ottenuti oppure sufficientemente lavorati o trasformati nei territori delle altre parti contraenti (2).
3. Fatta salva la definizione di “territori” di cui all'appendice I della convenzione, il termine “territori” comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali delle parti contraenti dell'accordo SEE a cui si applica l'accordo stesso.
4. Ai fini dell'applicazione dell'accordo SEE, il termine “SEE” non comprende Ceuta e Melilla. Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 dell'accordo SEE per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato V della convenzione.
Storico versioni
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