Art. 4
In vigore dal 5 dic 2024
Il Consiglio può rivedere il contenuto delle direttive di negoziato in caso di sviluppi pertinenti nel 2025 e nel 2026, in particolare se il livello di ambizione dei negoziati va al di là del diritto pertinente dell’Unione, e in ogni caso dopo la 46a sessione dell’organo esecutivo di cui all’articolo 10 della convenzione, qualora entro la fine di tale 46a sessione la revisione del protocollo di Göteborg non sia stata conclusa.
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