Art. 3

In vigore dal 5 dic 2024
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Questioni ambientali internazionali», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, del trattato. La Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente in fase negoziale al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell’Unione.
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