Art. 44
Firma degli atti adottati
In vigore dal 4 dic 2024
Firma degli atti adottati
1. Gli atti non legislativi adottati dalla Commissione tramite procedura orale e procedura scritta sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non designano i destinatari, si considerano firmati dal presidente della Commissione ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea quando il presidente appone la propria firma sulla nota riepilogativa di cui all'.
2. Se il presidente si avvale dell', paragrafo 3, e vi sono circostanze che impediscono la firma della nota riepilogativa, l'espresso consenso scritto del presidente può eccezionalmente sostituirne la firma e deve essere accluso a tale nota.
3. Gli atti non legislativi adottati dalla Commissione tramite procedura orale o procedura scritta sotto forma di decisioni, quando queste designano i destinatari, si considerano firmati dal membro della Commissione responsabile del settore di attività in questione quando il segretario generale appone la firma come previsto rispettivamente all', paragrafo 2, lettera a) o lettera b).
4. Gli atti di cui al paragrafo 1, adottati tramite procedura scritta, la cui pubblicazione è prescritta affinché entrino in vigore con un'urgenza tale che non sia possibile attendere la firma della nota riepilogativa in occasione della successiva riunione della Commissione, si considerano firmati dal presidente ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea quando il segretario generale appone la firma conformemente all', paragrafo 2, lettera b).
5. La firma degli atti adottati tramite procedura di abilitazione o procedura di delega o subdelega in una delle forme di cui all'articolo 297, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è delegata, a seconda dei casi, al membro della Commissione cui è conferita l'abilitazione o al direttore generale, al vicedirettore generale, al direttore o al capounità cui i poteri sono stati delegati o subdelegati. Tale firma è apposta conformemente al disposto dell', paragrafo 2, lettere c) e d).
Storico versioni
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