Art. 2
In vigore dal 2 dic 2024
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’ è affidata al segretariato dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa («segretariato OSCE»).
3. Il segretariato OSCE svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:3003:oj#art-2