Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 dic 2024
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’ è affidata al segretariato dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa («segretariato OSCE»). 3.   Il segretariato OSCE svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE.
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